
Presidenza: via Oslavia, 37 – 00195 Roma – Tel./fax 06 3721935
Sede legale: via XX Settembre, 22 – 01016 Tarquinia (VT)
STATUTO
Articolo 1
E’ costituita l'associazione di volontariato denominata C.I.R.A. Centro Internazionale Ricerche Archeologiche "Ludovico Magrini" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'associazione ha sede attualmente in Tarquinia, via XX Settembre, 22 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
Il C.I.R.A. è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
a)di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) iniziative di sensibilizzazione e solidarietà umana a favore di bambini, ragazzi, adulti e anziani che vivono una situazione di disagio sociale con particolare attenzione a tutte le persone svantaggiate in genere e/o con handicap compresi extracomunitari ed immigrati
l’associazione intende perseguire tali finalità:
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. I soci hanno il dovere di rinunciare in favore dell’associazione a tutti i diritti connessi all’attività professionale, prestata nell’ambito associativo, tranne la proprietà intellettuale.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- decesso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere quanto conferito all’ associazione e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
d) contributi di organismi internazionali, nazionali, regionali, locali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) il Vicepresidente
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio dei Revisori;.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha il compito:
a) di stabilire le linee programmatiche dell’associazione;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull' eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
c) di eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo;
d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell' adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall' assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici incluso il Presidente e il Vicepresidente. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, in mancanza, per cooptazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 2/5 dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre settimane prima; la convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, o a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore e svolgersi anche per via telematica.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 19
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente coordina il Consiglio Direttivo nella normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- proporre le linee generali del programma annuale dell’associazione;
- redigere la relazione morale consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sulle competenze dell’associazione;
- ha, poteri di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali;
- istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre e che durano in carica tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento dell’associazione, la vigilanza sulle attività dell' associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. La definizione delle attività demandate al collegio sono stabilite nel regolamento dell’associazione
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile italiano.